Art. 4.
(Associazioni abilitate a costituire sportelli di prossimità delle pubbliche amministrazioni).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono definiti altresì i requisiti delle associazioni di settore abilitate a rappresentare gli iscritti presso le pubbliche amministrazioni con lo scopo di stipulare apposite convenzioni aventi ad oggetto la costituzione di una rete di sportelli di prossimità affidati ai soggetti che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge, al fine di avvicinare la pubblica amministrazione all'utenza, ridurne i costi di gestione e sviluppare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
      2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque prevedere il possesso dei seguenti requisiti da parte delle associazioni:

          a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale o di impresa, preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

          b) esistenza di un codice deontologico al quale devono aderire gli associati, i cui

 

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princìpi e criteri generali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1;

          c) disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti e il loro aggiornamento professionale.